Maltrattamenti a Messina: 31enne assolto in appello, il fatto non sussiste
La Corte d'appello ha annullato la condanna a 2 anni: per i giudici non è emersa una sopraffazione psicologica continuata.
La Corte d'appello ha assolto un 31enne di Messina accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna: i giudici hanno disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La pronuncia annulla la condanna in primo grado a 2 anni emessa dal GUP. La difesa era rappresentata dall'avvocato Carmelo Mobilia.
Dettagli del procedimento
L'episodio alla base del procedimento risale al 18 agosto 2025, quando i carabinieri intervennero per una lite in casa della coppia. La donna, all'epoca al settimo mese di gravidanza, denunciò di essere stata aggredita dopo un ennesimo litigio e riferì anche episodi di insulti e tensioni frequenti nel rapporto.
L'uomo si difese sostenendo di averle messo la mano in faccia per impedire che lei urlasse; nello sbattere la porta avrebbe rotto un vetro che le procurò una ferita alla gamba. Il taglio fu medicato in ospedale e giudicato con prognosi di 10 giorni.
Prime sentenze e sviluppi
In primo grado il GUP Nunzio De Salvo aveva condannato l'imputato a 2 anni per il reato di maltrattamenti. Per le lesioni, invece, era stato disposto il non luogo a procedere per mancanza di querela da parte della presunta vittima.
Secondo quanto emerso in aula, dopo una lite la donna era stata collocata per un mese in una struttura protetta, ma successivamente era tornata a casa e non ha presentato querela contro il compagno.
Motivazioni dell'appello
I giudici d'appello, accogliendo il ricorso della difesa, hanno ritenuto che non sia stata provata una condizione di sopraffazione psicologica protratta nel tempo e che, pertanto, non sussistano gli elementi necessari per la conferma della condanna per maltrattamenti. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste».
La sentenza chiude questa fase del procedimento con una decisione che ribalta il verdetto di primo grado, senza ulteriori disposizioni penali nei confronti dell'imputato al termine dell'appello.
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